SAN FILI BY PIETRO PERRI BLOG: Anno 1840 - Verso l'istituzione del cimitero comunale di San Fili. Articolo del prof. Francesco Iantorno.

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domenica 9 aprile 2023

Anno 1840 - Verso l'istituzione del cimitero comunale di San Fili. Articolo del prof. Francesco Iantorno.



Nella foto a sinistra
(by Pietro Perri): Statua di san Pio (meglio conosciuto come padre Pio da Pietralcina) ospitata nel sacrato della chiesa del Ritiro o di santa Maria degli angeli.

L’articolo che riporto di seguito è apparso sul Notiziario Sanfilese del mese di novembre del 2006 a firma del prof. Francesco Iantorno.

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Nel 1804 Napoleone Bonaparte con l’editto di Saint Cloud vietava le sepolture nelle chiese e imponeva di seppellire i morti in cimiteri pubblici, fuori dei centri abitati. Il provvedimento, dettato principalmente da ragioni igienico-sanitarie, uniformava in un solo corpus tutte le leggi precedenti frammentate che riguardavano i cimiteri, proibiva la distinzione fra morti comuni e illustri (per i più poveri, sepolti a spese dello stato, erano previste fosse comuni) e prescriveva che le pietre tombali fossero della stessa grandezza, soggette al controllo e all’approvazione dei magistrati.

Le disposizioni contenute nell’editto napoleonico per circostanze assai diverse tardarono ad essere applicate e per lungo tempo ancora i morti furono tumulati nelle chiese. Fu così anche a San Fili dove soltanto nel 1866 l’area dell’ex convento di Santa Maria degli Angeli venne destinata a cimitero comunale. A tal proposito ci è apparso utile riportare integralmente due documenti d’archivio relativi al “seppellimento provvisorio degli umani cadaveri” disposto nel 1840 dall’Amministrazione Comunale che fu motivo d’attrito tra il sindaco di San Fili, i Padri Ritiranti e l’Arciconfraternita dello Spirito Santo.

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San Fili, 2 maggio 1840

Oggetto: Il sindaco di San Fili comunica al priore dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo la deliberazione decurionale relativa al camposanto provvisorio.

Al Signor Priore della Cappella dello Spirito Santo in S. Fili.
Signore,

questo collegio decurionale nella sua sessione del 24 marzo ultimo fece la seguente deliberazione:

Che nel rione Bocita si degni il Signor Intendente di fare stabilire al seppellimento di quegli umani cadaveri esclusivamente la cappella della Congregazione dell’Assunta ivi esistente.

Che la predett’autorità si compiaccia ancora disporre che in questo comune capoluogo si addica pure al seppellimento provvisorio degli umani cadaveri la Cappella dello Spirito Santo, non escludendo la chiesa del Ritiro, le quali in concorso restino addette a quest’uso per formare la maggior agevolazione di questa popolazione, le di cui famiglie restano nella libertà di farsi seppellire gl’individui che gli possono appartenere nell’una o nell’altra chiesa, come meglio fa al loro interesse.

E perché questa deliberazione ha meritato la prima approvazione del Signor Intendente della provincia, come sta espressa nel suo uffizio del 28 caduto aprile, così nel comunicarle la stessa la prego di restarne intesa e di uniformarvisi nella parte che le riguarda.         

Il sindaco

R. Pellegrini

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San Fili, 3 maggio 1840

Oggetto: Il priore dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo di San Fili protesta contro la deliberazione decurionale del 24 marzo 1840 che indicava la chiesa dello Spirito Santo quale sede del camposanto provvisorio.

Al Signor Intendente della Provincia di Calabria Citra in Cosenza.
Signore Intendente,

con massima sorpresa ieri sono stato notificato da questo Signor Sindaco che si trovava approvata questa Congregazione per camposanto provisorio, giusta l’autorizzazione di lei comunicata in data del 28 caduto aprile. Dico con sorpresa dapoiché si conosce che non sono state valutate le nostre ragioni esposte con altro uffizio diretto alla di lei autorità. La chiesa di questa Congrega è sita nel centro del paese ed abitata in circuito dalla magior parte della popolazione che perciò non può adirsi al detto uso senza contradire le sovrane ordinanze, le istruzioni ministeriali, nonché le tante circolari di codesta Intendenza le quali ordinano che in quelli comuni ove esiste una chiesa rorale, questa servir deve per provisorio camposanto. Né calcolar si deve la frivola eccezione prodotta dal Superiore del Ritiro che vi sono due strette sepolture, poiché ve n’esistono e se ne possono aprire delle più ampie, stante il locale è molto più spazioso di quello dello Spirito Santo. Se questo corpo municipale nel deliberare su tale oggetto fu favorevole al Ritiro n’è causa la propria debolezza, l’intrighi del Padre Superiore dapoiché i decurioni sono quasi tutti dipendenti dello stesso. A prescindere delle sopradette ragioni poggiate sulla legge si fa pure osservare che il locale del Ritiro è di proprietà di questo Comune, concedutoli con decreto del 29 decembre 1814 confirmato dall’augusto monarca di felice ricordanza Ferdinando I con Real Decreto del 6 novembre 1816, che questi Padri Ritiranti si trovano qui stabiliti senza sovrana approvazione né bene placido pontificio ma semplicemente per pura tolleranza dell’ordinario del luogo.

Queste ragioni lungi signore Intendente di rassegnarsino a S. E. il ministro si sottomettono alla di lei autorità sicuro di ottenere quella giustizia che merita la Congregazione, cioè di annullare la deliberazione decurionale del 24 marzo ultimo, e restar ferma quella del giorno 9 mese di decembre [183...]. La conoscenza della di lei incorrottibilità nonché della sua saggezza mi rende certo dell’esito felice. Intanto il presente rapporto le si rimette per espresso e la prego ad esser compiacente onorarmi di ricezione, onde discaricarmi in pubblica Congrega.

Pel Priore assente

Il Primo Assistente

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Un caro abbraccio a tutti dal sempre vostro affezionato Pietro Perri.

... /pace ma... “si vis pacem para bellum”!

 

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